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Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni
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Valgono le agevolazioni anche per infissi e serramenti, rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate, grate sulle finestre, porte blindate, serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro e inoltre eliminazione delle barriere architettoniche, opere per il risparmio energetico e di adeguamento alla normativa sulla sicurezza.
Vediamo con maggior dettaglio:
Fino al 31 dicembre 2005 i contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36%, delle spese sostenute. Gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e recupero conservativo sono agevolati per tutte le unità immobiliari. Sono agevolati gli interventi di manutenzione ordinaria solo per le parti comuni dei condomini, per i quali spettano le agevolazioni fiscali elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).. Le opere devono essere eseguite su abitazioni, parti comuni dell’edificio e pertinenze (garage, cantina, soffitta ecc.).
Manutenzione straordinaria In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71); - le spese per l'acquisto dei materiali; - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; - le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; - l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; - gli oneri di urbanizzazione; - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Manutenzione ordinaria Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione se riguardano le parti comuni di edifici residenziali e riguardano le parti comuni dei condomini
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Gli interventi di manutenzione ordinaria, se eseguiti sulle proprietà private non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Altre categorie di opere ammesse che vanno dal posto auto alla cassaforte, dalla bonifica dell'amianto al risparmio energetico Sono detraibili le spese per interventi finalizzati: - all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti; - al conseguimento di risparmi energetici; - alla cablatura degli edifici; - al contenimento dell'inquinamento acustico; - all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; - all'esecuzione di opere interne.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi: - eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Tuttavia, vale il diritto alla detrazione se gli stessi interventi possono configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non rientrano le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti. Pertanto non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni comunque possono a certe condizioni rientrare nella detrazione Irpef del 19 per cento per sussidi tecnici e informatici in sede di dichiarazione dei redditi.
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Rientrano quindi opere di rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre, porte blindate o rinforzate, serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, ecc.
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici, cioè le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutte quelle opere finalizzate ad incrementare la sicurezza domestica, l'agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.
- interventi di bonifica dell'amianto limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.
Procedura per la richiesta dell'agevolazione Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.it. La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.
A tale modello devono (*) essere allegati: - la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia; - i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento); - la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell’Ici; - la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria; - la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
(*) In alternativa i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso di tutta la documentazione prevista e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
Per maggiori informazioni segnaliamo l'ottimo: Supplemento del Sole 24 Ore - GUIDACASA - Lunedì 15 Marzo 2004 (PDF) dove sono disponibili tutte le informazioni sugli interventi e le modalita per il "Fai da Te". Nel quale sono partigolareggiati gli adempimenti e procedure che il contribuente, senza rivolgersi a un professionista per la gestione della pratica, deve seguire per accedere ai benefici fiscali.
Fonte: www.azzurroframes.it |
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